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In allegato il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicato il 27 aprile sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 108.
Le disposizioni producono effetto dal 4 maggio 2020, sostituendo quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dai commi 7, 9 e 11 dell’articolo 2 –che si applicano dal 27 aprile cumulativamente alle disposizioni del predetto Decreto 10 aprile 2020.
Il 24 Aprile scorso la Camera dei Deputati – votando la fiducia posta dal Governo sul testo del provvedimento già approvato dal Senato e quindi facendo decadere la possibilità di introdurre ulteriori emendamenti - ha approvato in via definitiva la legge di conversione del DL 18/2020 (cd “Cura Italia”), nel quale sono confluiti per ragioni sistematiche e di coordinamento anche altri Decreti Legge relativi all’emergenza COVID, tra cui il DL 2.3.2020, n. 9, contenetene l’art. 28 regolante la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cc dei contratti di trasporto e dei pacchetti di viaggio (inclusi quelli del turismo scolastico) con relativa disciplina di rimborso, anche tramite voucher (già commentato con la Circolare 24/2020).
Il decreto – legge 8 aprile, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ha inteso assicurare un ulteriore sostegno economico alle famiglie e imprese. Si tratta del secondo decreto – legge, successivo al decreto “Cura Italia,” la cui finalità è fare fronte alle rilevanti conseguenze economiche dovute all’emergenza epidemiologica di Covid – 19. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 94 dell’8 aprile 2020, ed è entrato in vigore il giorno successivo.
In riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile u.s. pubblicato in Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 97, volto ad introdurre misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si conferma che la misure già assunte con i precedenti DPCM dell’8,9, 11 e 22 Marzo 2020, sono state prorogate fino al 3 maggio 2020.
Si allega schema di comunicazione che le Agenzie di viaggio possono inviare alla propria Assicurazione della responsabilità civile ex art. 19 e 47, 1 comma del Codice del Turismo - Dlgs 23.5.2011, n. 79 per richiedere ai sensi dell’ art. 1897 c.c. una riduzione del premio dalla prossima scadenza dello stesso o del rateo, sostenendo che il fermo dei viaggi, a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 dal 23.2.2020 per il turismo scolastico prima e da e per la zona rossa e poi dal 9 marzo in tutta l’Italia, sia incoming che out-going,
Vi informiamo che l’INPS, con messaggio n. 1516/2020, informa che, a seguito del prolungamento della sospensione delle attività di scuole e asili, i 15 giorni di congedo per emergenza COVID previsto dall’art. 23 del D.L. n. 18/2020 potranno essere fruiti fino il 13 aprile 2020.
Vi informiamo che l’INPS, con messaggio n. 1508/2020, comunica che alle modalità di compilazione del modello telematico “SR41” sono state apportate - in un’ottica di miglioramento e più rapida gestione ed emissione dei pagamenti - talune semplificazioni, tra cui l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del predetto modello.
L'INAIL ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.Nel rinviare alla lettura integrale del documento, di seguito si evidenziano alcuni degli aspetti di maggiore interesse.
Il presente contributo segue la circolare FIAVET n. 19 del 16 marzo 2020, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti operativi relativi al “differimento” degli adempimenti fiscali e dei versamenti, a seguito dell’approvazione del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18. Tale decreto è stato approvato per fare fronte all’emergenza epidemiologica da Covid – 19.Saranno esaminati qui di seguito alcuni temi già trattati, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 8/E del 3 aprile scorso
In riferimento alle Circolare Fiavet n. 30 del 30 marzo u.s. Vi trasmettiamo Messaggio n. 1478 nel quale l’INPS ha chiarito la posizione di quei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti che, posto l’assetto normativo in atto, in alcune delle Regioni interessate dal decreto-legge n. 9/2020, hanno presentato istanza di CIGD alle suddette Regioni.
Vi trasmettiamo il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – annunciato e firmato nella serata di ieri dal Presidente del Consiglio, con cui si dispone la proroga dal 3 aprile fino al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio emanati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.
In riferimento all’art. 44 del Decreto Cura Italia che ha istituito il cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con stanziamento di 300 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un‘indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro.
In riferimento alla Circolare Fiavet . 32 del 31 marzo 2020, qui di seguito chiarimenti dei contenuti della Circolare Inps n. 49 - recante dei chiarimenti e le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso alle indennità introdotte con il Decreto Cura.
Vi informiamo che l’INPS, con messaggio n. 1416/2020, comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi. Inoltre sono state adeguate le informative
Vi informiamo che la FIAVET unitamente ai Sindacati di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL, ha siglato un “Verbale di accordo” nel quale si è concordato lo sllittamento della II° tranche di una tantum che doveva essere erogata a marzo 2020
L’INPS con il Messaggio n. 1288 del 20.03.2020 (qui allegato) aveva diffuso le prime indicazioni sulle indennità introdotte dal Decreto Legge Cura Italia a sostegno del reddito dei liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori agricoli e dei lavoratori dello spettacolo.
In riferimento alle precedenti comunicazioni relative all’accesso dell’assegno ordinario FIS e CIGD, Vi alleghiamo un modello standard di lettera individuale al dipendente da poter utilizzare ed adattare come meglio ritenuto alle singole fattispecie di sospensione e/o riduzione applicate dai datori di lavoro.
Vi informiamo che l’INPS, con circolare n. 47/2020, illustra le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.
Vi informiamo che l’INPS, con circolare n. 45/2020, fornisce le istruzioni operative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi di cui all’art. 23 del D.L. n. 18/2020 e dell’estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, previsto dall’art. 24 del D.L. n. 18/2020.
In riferimento alla Circolare Fiavet n. 25, si segnala che l’Inps ha provveduto ad adeguare le indicazioni contenute nella Circolare n. 37/2020 - nel paragrafo relativo alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore - alla nuova interpretazione fornita al riguardo dal Ministero del Lavoro.
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